Colliers Global Investors Italy SGR S.p.A., precedentemente “Antirion SGR S.p.A.”, aderisce all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, istituito dalla CONSOB con delibera del 4 maggio 2016 n. 19602.
L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito, l’ACF o l’Arbitro) è operativo dal 9 gennaio 2017 ed è uno strumento di risoluzione delle controversie tra investitori e intermediari (Banche, SIM, SGR) per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio nonché degli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 1286/2014 e dalle relative disposizioni attuative (ossia relativi alle informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati), incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013 (controversie concernenti i contratti di vendita o di servizi on-line stipulati tra un professionista ed un consumatore residenti nell’Unione Europea).
Possono adire l’ACF gli investitori c.d. al dettaglio, diversi dalle controparti qualificate ai sensi dell’art. 6, comma 2 quater, lett. d) del TUF e dai clienti professionali di cui all’articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del TUF.
L’ACF può conoscere, ancorché in via incidentale e ove necessario ai fini di decidere sulle richieste di natura restitutoria, anche le domande di annullamento, risoluzione e rescissione del contratto, nonché ogni altra azione di impugnativa negoziale.
Non rientrano nell’ambito di operatività dell’ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro comunque superiori ad euro 500.000,00.
In caso di domande risarcitorie, l’ACF riconosce all’investitore solo i danni che sono conseguenza immediata e diretta della violazione da parte della Banca degli obblighi di cui sopra, con esclusione dei danni non patrimoniali.
L’ACF conosce esclusivamente di controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso.
L’ACF è uno strumento che consente all’investitore di ottenere una decisione sulla controversia in tempi rapidi, senza costi e senza obbligo di assistenza legale. L’ACF assicura imparzialità e indipendenza di giudizio. Qualora l’investitore non sia soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi all’Autorità giudiziaria. Presentare ricorso all’ACF o ad altro sistema alternativo di risoluzione delle controversie è condizione di procedibilità per avviare un procedimento giudiziario.
- Il ricorso può essere proposto dall’investitore, personalmente o tramite un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero un procuratore, quando sui medesimi fatti oggetto dello stesso:
non siano pendenti altre procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie ovvero procedimenti arbitrali o giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di improcedibilità o l’adozione del provvedimento di mediazione; - sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca e lo stesso non sia stato accolto, in tutto o in parte, dalla Banca oppure siano decorsi più di 60 giorni dalla sua presentazione senza che la Banca abbia comunicato all’investitore le proprie determinazioni;
- l’ACF non si sia già pronunciato con decisione di merito;
- non vi sia una decisione di merito, anche passata in giudicato, assunta all’esito di un procedimento giurisdizionale o una decisione di merito assunta all’esito di un procedimento arbitrale.
Il diritto di ricorrere all’ACF: (i) non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti; (ii) deve essere esercitato dall’investitore entro un anno dalla presentazione del reclamo.
La SGR assicura che i reclami ricevuti verranno valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’ACF e che, in caso di mancato accoglimento, anche parziale, di tali reclami, all’investitore vengano fornite adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso all’Arbitro.
Il ricorso all’ACF è del tutto gratuito per gli investitori. I tempi della pronuncia sono rapidi: l’Arbitro è tenuto, infatti, a chiudere il contenzioso entro 90 giorni dalla chiusura del fascicolo. La presentazione del ricorso avviene online, attraverso il sito web dell’ACF (www.acf.consob.it), seguendo la relativa procedura guidata.
Per maggiori dettagli, La invitiamo a consultare la “Guida pratica sull’Arbitro per le Controversie Finanziarie” e le “Istruzioni Operative per i ricorsi avanti all’ACF” pubblicati nella sezione Reclami del sito internet della Banca e il sito internet dell’ACF (www.acf.consob.it).